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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro,
al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni
di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente,
in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di
4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per
l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000
milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I Primo modulo della riforma del
sistema fiscale
CAPO II Disposizioni in materia di concordato
CAPO III Proroghe e altre disposizioni
CAPO I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2
Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito
il seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione) -
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al
periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni
indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo
10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto
è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se
lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete; negli
altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste
nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500
euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta
eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e
7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 13. (Altre detrazioni) -
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500
euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro
ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta
lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non
a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non
a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i
corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti:
", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo
testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti,
in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle
addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando,
comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2003 , per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini
del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75
e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente,
in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre
2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo
7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2003".
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle
persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie,
nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti
o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio
di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni
o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o
farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista
nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi
di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti
arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo
per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta
ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003".
Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per ,i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità
montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione
del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane
e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione
di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare
per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede
legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni
diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo
37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le
modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione
dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed
è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente
periodo eemanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio
presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella
quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la
spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data
di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per
il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta Commissione, ivi
compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo
comma, è aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d'intesa fra loro".
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per
cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per
cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui
al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze
assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli
1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la
percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta
al 44,12 per cento.
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti
di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo
81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori"
sono sostituite dalle seguenti: "alla generalità o a categorie
dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione
del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a
euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro
2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta
e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta
in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso
di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali,
l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente
comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale
assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore
a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività
in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile
di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, è sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale
i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi
non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso
si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre
che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive
dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6.
(Concordato preventivo)
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonché all'imposta regionale sulle attività produttive
che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi
o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha
per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle
imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili.
rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta
e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente
minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di
cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento,
e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7
Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa,
di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo
5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni
del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a
uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte
sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona
con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti
dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri
e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti
cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi
omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per
fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569
euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni,
qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità
di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata,
con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1,
dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario
ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento
di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni,
ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia
di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene
conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa
per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero
il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione
ai sensi degli articoli 15 e 16;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per
i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni
e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi
delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti
dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20
giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi
di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con
il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo
la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente.
Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono
essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente
dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura
del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per
le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.
Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di
una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di
definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso
il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta
dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente
per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento
nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia
della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti
che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui
al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna
annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge
n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione
automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna
annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non
si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono
quali acconti sugli importi che, risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il
riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite
di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica
non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta
dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo
del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale
reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore
al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare,
che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro
il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo
le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro
prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma
5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione
effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma
costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche
che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per
il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle
società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri
periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti
che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, .
. . nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni
di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità
delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili
dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento
e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta
a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte
del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai
fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma
9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate
dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo
formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti
dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo
delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione
automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto,
nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe
tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche,
le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti
al comma 1 . . . nonché i criteri per la determinazione delle
relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle
definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti
di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento,
secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista.
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, sono premesse le parole: "Ferma la disciplina riguardante
le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze," e le parole: "entro il 30 novembre 2002"
sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui
al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce
rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Art. 8
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini
per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono
essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione
può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta
regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli
al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente
comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il
31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti,
su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione
integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo
pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle
quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia
non più impugnabile, possono essere definite con il pagamento
di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione
accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente
legge. (1) 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori
importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi
indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute
e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare,
entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare
in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta
che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione
opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione
di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono
essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta
dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni . . . . Qualora
gli importi da versare . . . eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
di ammontare pari al 30 per cento del le somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti
e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per
il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le
modalità previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa
la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori
non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi
del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento
di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti
i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la
dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione
integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto
decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma
3.
Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria
i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque
modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture
interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate
al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento
della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura
prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità
oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero
alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati
i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo
14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza
o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera
non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione
della dichiarazione integrativa;
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto
di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute
sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte
corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate
ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del
medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile
delle attività detenute all'estero secondo le modalità
ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti
dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi
dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti
gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità
di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità
delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi
indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contradditorio di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli
articoli 15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto
di integrazione ovvero di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, la definizione è ammessa a condizione
che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale,
con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fà
luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta
per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi
da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha
comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto
la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa.
11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano,
entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa
dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al
comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi
secondo le modalità di cui al medesimo comma
3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti
di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nei confronti dei i soggetti che non hanno integrato redditi prodotti
in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli
imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà
della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non
costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalità
applicative del presente articolo.
Art 9
Definizione automatica per gli anni pregressi
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui
al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità
previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità,
tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione
delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002,
chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al
comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta
sul valore aggiunto.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun
periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività
produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art.
3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i
versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8
per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti
dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta
lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000
euro la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 6 per
cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000
euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è
pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti
minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per
cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi effettuate dal contribuente per le quali l'imposta è
divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta
detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta
detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili
a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti
importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili
a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento ; le somme da versare
complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella
misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000
euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici
titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui
all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è
superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è
superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore
a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti
che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3,
commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini
di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il
versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993,
e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici
di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica
con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché
il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun
periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato,
con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo
può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta
almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore
a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore
a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore
a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza
a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni
originarie fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito
con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di
una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto
importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi
in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a
quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi
stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai
tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e
per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le
persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate
dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo
formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti
dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non
rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi
del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo
degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate
ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività
produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483,
484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza
o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati
previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della
presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività,
anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applca in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo
le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si
provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività
detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma
restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attività medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo
eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette
eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma
10, con invito a controllare la congruità delle somme versate
ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli
articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si
fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta
per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi
da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque
la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitare l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi
d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano
con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono
gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica
non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi
di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli
importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi
delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al
periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto
per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti
già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al
10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti
di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente
ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali
con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze
delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione
automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità
applicative del presente articolo.
Art. 9-bis
Definizione dei ritardati od omessi versamenti
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti
d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti
delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali
presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento
è scaduto anteriormente a tale data.
Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004
e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui
al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute
alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se
i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato
eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati
sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica,
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto
le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i
dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella
di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono
allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo,
o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento
con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero
al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente,
se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è
stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002 all'autorità giudiziaria.
Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo
di interessi del 3 per cento annuo.
Art. 10
Proroga di termini
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini
di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.
Art. 11
Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili.
Proroga di termini
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e
le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002
nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la
medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003,
con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato
avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi,
qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3
sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta sono prorogati di due anni.
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie,
delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al
comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte
a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16
aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare
dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si
applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori
imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale,
con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda
di definizione è priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi
i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce
o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di
cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni
e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento
delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.
Art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali
e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio
1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di
cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà
attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80
per cento delle somme di cui al medesimo comma
1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere
il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui
al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle
somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che
i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta
fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite
le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori,
di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione
delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di
definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Art. 13
Definizione dei tributi locali
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i
tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste
anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento
o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi,
oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente
locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta
del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta
la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino
al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo
adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla
regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni
ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo
avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni
di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art. 14
Regolarizzazione delle scritture contabili
1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società
in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate,
nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente
ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni
di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi
e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o
le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo
75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo
previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi
del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti
variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso
a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai
medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità
e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione
dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non
siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere,
nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle
attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate
per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi
fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione
contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalità
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8.
Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso
o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle
scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti,
nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione
del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni,
di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse ; in
tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è
dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del 6 per
cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente è dovuta anche con riferimento alle attività
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In
tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti
si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo
8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002,
a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta
sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività
regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo
di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002,
al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito
un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.
Art. 15
Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli
avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio
e dei processi verbali di constatazione
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per
la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso
di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono
essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo,
senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione
non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata
esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16
aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno
scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori
a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora
dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi
dovuti.
In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso
possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo
contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive,
applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti
dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta
sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50
per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati
nel verbale stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura
di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del
90 per cento le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute
e il conseguente omesso veramente da parte del sostituito d'imposta,
riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 19.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono
effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità
previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in
ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi
da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello
della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente
la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo
delle modalità di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa
viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi
versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483,
484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza
o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni
perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art.
12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di
cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della
definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.
Art. 16
Chiusura delle liti fiscali pendenti
1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche
a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto
che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro:
150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione
finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto
introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda
di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del
contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo
del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima
data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata
già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul
merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del
giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile
2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso
la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali
di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato
entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione;
per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte dell'amministrazione
finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione,
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è
stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile
con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente
la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento
del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione,
l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in
primo grado, al netto degli interessi delle indennità di mora
e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato
con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente
dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine
di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del
presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003,
una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle già versate prima della presentazione della domanda
di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia
di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza
dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1,
lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto
a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano
comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono sospese fino al 30 novembre 2003 ;
qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel
suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2003 , i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi
i termini per la costituzione in giudizio.
7. Comma abrogato.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione,
entro il 1° marzo 2004 , un elenco delle liti pendenti per le
quali è stata presentata domanda di definizione.
Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile
2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici
rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito
di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria
della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro
il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la
stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui
all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può
impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende
la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere
impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni
dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora
sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione
l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è
stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione
a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione
di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta
giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli
per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni
del comma 5.
Art. 17
Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione
governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa
al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 aprile 2003 , anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento
amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una
somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento
eeffettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo
a restituzione di quanto già versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni
e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni
di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e
grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento,
a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno
e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della
tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni
siano state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati.
La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo
di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento
è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo
15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
CAPO III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione
nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare
la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento
delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i veicoli
a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica
è pari a 50 euro.
Art. 19.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale
sulle attività' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita
nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75
per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al
2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei
boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale
e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione
del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
Art. 20
Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da
e per l'estero
1. - 5. Comma abrogati.
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo
7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227.
Art. 21
Disposizioni in materia di accise
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al
31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate,
da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al
31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze
30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27
settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo
è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con
propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base dell' imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti
di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano,
anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato
o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti
di servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, a 917, è sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65
al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41
a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione
ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
Art. 22
Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
ippiche e sportive
1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione
e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno
dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione
degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite
d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica
della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche
stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il
31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei
congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio
elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione
dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal seguente:
"Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori
degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché
ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per
la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo,
i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo
110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti
di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle
caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento
e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma
di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano
altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi
o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata
sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa
è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori
e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto
della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle
caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori
e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi
e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti
o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto
dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti,
precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle
tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio
o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per
la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni
stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e
della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità
delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento
e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.
La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione
dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata,
risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio
o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti
segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore
in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito
positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli impertatori
degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché
ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per
la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo,
i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata
conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta
di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori
e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme
agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti
o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto
dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo
di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è
effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore
o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla
osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni.
7. Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive
del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza,
nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali
ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi,
anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori
e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e
3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente,
verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti
rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal
numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In
caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore
o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi
e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero
dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni
irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici
finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione
delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento
degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi
in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli
altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa
o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli
51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 110. -
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla
installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella,
vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti
specifici che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione
del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi
6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli
esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86
o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa
o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio
in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati
al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come
tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione
di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento
sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della
partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita
non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite
in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte
il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo
la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal
caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre
il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco
lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore
a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione
di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita
a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione,
il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo
di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente
lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo
14-bis de] decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte
le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica,
che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
può variare in relazione all'abilità del giocatore e
il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi
di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma è
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4
ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma
4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei
commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni,
che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è
raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque,
gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso
in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto
dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione
od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può,
inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente
provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare
di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per
un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione
delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza
motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi
di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore
degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio,
per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento).
- 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento
delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario
annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione,
con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo
il 1 marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai
sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati
prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello
approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia
apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale
pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di
cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal
citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro
la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno
2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo
al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo
periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in
cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito
di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti,
un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003
e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio
forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001,
è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, eistituita una o più
reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione
della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati
con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono
essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui
ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile
per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle
caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello
spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione
alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone
azionato a ruspe, pesca verticale di abilità, inseriti nell'elenco
istituto ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del
Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive
modificazioni che risultino già installati al 31 dicembre 2002,
nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata
legge n. 337 del 1968.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero
massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie
di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso
pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione
sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata
all' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata
alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad
essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento.
Il Ministero dell'economia e delle finanze eautorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è
subordinato anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità
da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche
dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato,
da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza
adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già
in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità
di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla
composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita,
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio è comunque
subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva
capacità di raccolta, definita in funzione di quella già
riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione
di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non
più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse
diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma
8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle
scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di
pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di
ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da
ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse
dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni
caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non
escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica
avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché
di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche,
individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di cui al comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le società di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote
del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, non si applica alle scommesse multiple libere con più
di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei
giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono
su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione
della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data
di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore
decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede
il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse
previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su
avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per
quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono
elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina
vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo
spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche
e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata
all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è
disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio
di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale,
e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché
un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore
nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota
fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari
per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto
è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di
cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto
legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui
al presente comma è comunque garantito il mantenimento della
percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente
al 1° gennaio 2003.
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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