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I CODICI Codice
Civile
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Codici

LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI
GENERALI TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
CAPO I - Del giudice
SEZIONE I - Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (Costit.
102, 103, 113), è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme
del presente Codice (37).
Art. 2 Inderogabilità convenzionale della giurisdizione (abrogato)
La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata
a favore di una giurisdizione straniera, nè di arbitri che pronuncino
all`estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra
stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne domiciliato
nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.
[Articolo abrogato dall`art. 73 della Legge 218 del 31 maggio 1995, con
effetto dal 2 settembre 1995].
Art. 3 Pendenza di lite davanti a giudice straniero (abrogato)
La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti
a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa).
[Articolo abrogato dall`art. 73 della Legge 218 del 31 maggio 1995, con
effetto dal 2 settembre 1995].
Art. 4 Giurisdizione rispetto allo straniero (abrogato)
Lo straniero (37) può essere convenuto davanti a giudici della
Repubblica:
1) se quivi è residente o domiciliato (Cod. Civ. 43) anche elettivamente
(Cod. Civ. 47), o vi ha un rappresentante (Cod. Civ. 13 87) che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell`art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione
italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all`estero;
2) se la domanda (99) riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni
ereditario (Cod. Civ. 456 e seguenti) di cittadino italiano o aperte nello
Stato, oppure obbligazioni (Cod. Civ. 1173 e seguenti) quivi sorte (Cod.
Civ. 1182) o da eseguirsi (Cod. Civ. 1326 e seguenti);
3) se la domanda (99) e connessa (40) con altra pendente davanti al giudice
italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari (670 e seguenti) da
eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice
italiano puÚ conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero
appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino
italiano).
[Articolo abrogato dall`art. 73 della Legge 218 del 31 maggio 1995, con
effetto dal 2 settembre 1995].
Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge
vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti
della legge o dello stato medesimo.
Art. 6 Inderogabilità convenzionale della competenza
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti,
salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
SEZIONE II - Della competenza per materia e valore
Art. 7 Competenza del giudice di pace
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a lire 5 milioni, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purchè il valore della controversia non superi lire 30 milioni.
(Comma abrogato: Il giudice di pace è inoltre competente, con il
limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione
alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con
la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa
accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice
del lavoro per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie). [Comma abrogato dall`art. 1 del
D. L. 18 ottobre 1995 convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre
1995 n. 534.].
E` competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d`uso dei
servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilità;
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in
base all`art. 75 del T.U. approvato con Dpr 9 ottobre 1990, n. 309 (Punto
abrogato dall`art. 1 del D. L. 18 ottobre 1995 convertito, con modificazioni,
nella L. 20 dicembre 1995 n. 534).
Art. 8 Competenza del pretore (abrogato)
[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni
immobili, di valore non superiore a L. 50 milioni, in quanto non siano
di competenza del giudice di pace.
E` competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie salvo il disposto dell`art. 704, e per le
denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell`art.
688, secondo comma;
2) abrogato;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili
urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
4) abrogato.]
Art. 9 Competenza del tribunale
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza
di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le
cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e
alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela
di falso, per l`esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore
indeterminabile.
Art. 10 Determinazione del valore
Il valore della causa, ai fini della competenza (38), si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti (Cod. Civ. 1284),
le spese e i danni (Cod. Civ. 1223 e seguenti, 2043 e seguenti) anteriori
alla proposizione si sommano col capitale (31, 104).
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