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Codice Penale
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DOCUMENTI - I PRIMI 10 ARTICOLI DEL CODICE PENALE

LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I
DELLA LEGGE PENALE

1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge nè con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).

2 Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione (650 c.p.p.) e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) .
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen.").

3 Obbligatorietà della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (42, 28 disp. prel. c.c.), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, 1224 Cost.; 1080 cod. nav.).
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.

4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 disp. prel. c.c.) residenti nel territorio dello Stato (2423).
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato (2, 3 cod. nav.). Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

5 Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (473) (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilità dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).

6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (42) è punito secondo la legge italiana (11).
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l`azione o l`omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l`evento che è la conseguenza dell`azione od omissione.

7 Reati commessi all`estero
E` punito secondo la legge italiana (112) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalit‡ dello Stato italiano (241-313; 1088 cod. nav.); (1)
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467);
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453-461, 464, 466);
4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge (269, 5014, 537, 59l2, 604, 6424;17,18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o convenzioni internazionali stabiliscono l`applicabilità della legge penale italiana .

Note:
(1) Comma modificato dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

8 Delitto politico commesso all`estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell`articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (11-2, 128, 129; 342 c.p.p.)
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (120-127 336-340 c.p.p.).
Agli effetti della legge penale, Ë delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (241-294). E` altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

9 Delitto comune del cittadino all`estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42) Se si tratta di delitto per il quale Ë stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (130; 341 c.p.p.) o a querela (120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione (13; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. (1)

Note:
La pena di morte è stata sostituita con l`ergastolo (Decreto Lgs 224/1944 e 21/1948).
(1) Comma modificato dalla Legge 29 settembre 2000, n. 300.

10 Delitto comune dello straniero all`estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4-2), e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (130; 341 c.p.p.) o querela (120-126 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (112, 128 129), sempre che:
1)si trovi nel territorio dello stato (4-2, 128-2);
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (di morte o) dell`ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l`estradizione (13; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. (1)

Note:
(1) Comma modificato dalla Legge 29 settembre 2000, n. 300.





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