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Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 -Aggiornato al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito
con la legge 24 novembre 2003, n. 326
Nuovo codice della strada
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Della costruzione e tutela delle
strade
Titolo III Dei veicoli
Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli
animali
Titolo V Norme di comportamento
Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente
codice e delle relative sanzioni
Titolo VII Disposizioni finali e transitorie
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice
della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione
dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre
1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno
1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati
in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni
al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge
13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato
della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati
in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle
finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle
foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1.
Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra
le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano
al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre
i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare;
di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie
di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza
o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine;
deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta
dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste
aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile
e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole
della strada.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata
ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni
che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente
lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate
esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari",
ente proprietario è considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono
traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia
di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi
di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi
di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale
i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni
o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con
le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali"
sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati
i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano
centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'Art. 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda
nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei
casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel
termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti
locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade
così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie
di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti
i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale
si intersecano due o più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni
i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato
della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata
ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere,
è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende
un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato;
in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata
se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata
se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di
marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita
dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono
ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata
visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale
e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale,
sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari
del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente
la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede
o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico
dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata
e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte
degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario,
per agevolare l'intermodalità.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata
e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una
linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento
di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le
scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul
terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza
di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi
per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari
non si intersecano tra loro.
53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti
e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte
della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate
da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato,
ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso
verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico
di specifico rilievo tecnico.
Art. 4.
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati
i confini sulle strade di accesso.
Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade
di cui all'art. 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari
ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari
non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro
della difesa.
Art. 6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza
della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze
di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro
dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte
o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.
Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni
fissati con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le
eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra,
gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela
del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio
o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze
di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione
all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono
essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente,
che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al
direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio
e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a
mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione
a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli
enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione
di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione
alla classifica di cui all' art. 2, comma 2.
Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita
dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all' art.
2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro
dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti
segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada
che ha la precedenza .
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla
strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti
devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo
non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori
pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito
al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. In questa ultima
ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del
veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro
ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il
termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo
in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino
in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel
verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del
veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e
di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell' ambiente, il Ministro per
i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero
in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di
cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico
lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata
strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza
a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di
una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni
e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici
di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo
che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza
del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate
necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché
dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi
di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle
aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi
di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare
una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia
o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale
e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite
" A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza
del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone
di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dell e
zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva
emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate
le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie
dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi
di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito
od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente
dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato
è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila
e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale
si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
652 a euro 2.620.
Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri
e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni
e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che,
nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire
e circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite
deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione
è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche
e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali
o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite
le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione
all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza
del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni
da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere
sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono
avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni
di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60,
purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore
a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta , almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata
al rispetto delle norme tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito
dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e
dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti
e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché
di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per
le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte
da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni
e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti
dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada,
può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone
le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica
ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità
di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo,
la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del
comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma
per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi
di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico
del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea
della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo
7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei
modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se
si tratta di compe-tizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre,
se si tratta di compe-tizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8-bis. Comma Abrogato .
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva,
e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore.
Art. 9-bis.
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con
veicoli a motore e partecipazione alle gare
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo
9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende
parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei
a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare
o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano
minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000
a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte
di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano
a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo
scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 9-ter.
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad
un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte
di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei
a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo.
Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art.
62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche
altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché
non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli
61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può
essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino
al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo
o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo
62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato,
con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei
unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà
essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a
48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se
complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli
ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel
solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome
di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa
dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari
a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli
isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi,
da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa
durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è
comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai
veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le
sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e
ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite
in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in
modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli
che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate
le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articoloi 61 e
dall'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono
i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi.
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole;
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle
per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti
degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità
delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente
rete viaria , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono
soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del
carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre
il 12 %, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può
essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli
isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,
a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter , quando
non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che
chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62
e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4;
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi
d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non
sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso
non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate
dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art.
34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b)
e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia
stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa,
ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può
autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica,
secondo le modaltà stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione
al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo
di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal
comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e
alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai
limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali
eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto
della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti
i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando
tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo
itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda
le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli
articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma
1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché
presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta
di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra,
e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità
di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli
ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni
di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale,
nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica
o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige
l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche
una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente
ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili
e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati,
ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica,
nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali
o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti
eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa
sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate
al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori
delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione
è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa,
senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta
la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili
ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione
di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano
a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21
e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta
giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo
da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del
Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei
limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a
pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61,
ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico
non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo
della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia
munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed
alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto
rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi;
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.
L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sistemazione del carico;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente
diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non
rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste
dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno
due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo
I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è
data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo
da parte degli enti di cui al comma 6. 26. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine
operatrici eccezionali.
Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art.
12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa
dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia
di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio
di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito
del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,
in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)
e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei
lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti
e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica
o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie
in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6,
comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché
i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo
11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti
in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati
con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle
strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli
altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo , eccetto quelli di cui al
comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti
di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme
al modello stabilito nel regolamento.
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