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SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE (Legge 488: aiuti al commercio):

Allegato

Testo unico delle direttive emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. Aree di applicazione.

Le aree interessate dalle presenti direttive sono quelle depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, così come modificato ed integrato dall’articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene all’uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti delle altre azioni in ordine all’utilizzo dei predetti fondi strutturali.

Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell’Unione europea il 20 maggio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. Programmi ammissibili.

2.1 Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività ammissibile alle agevolazioni.

2.2 Le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse :

a)alle attività, di seguito denominate del "settore industria", estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT ’91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione; le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili.

Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:

I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);.II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; III)"ristrutturazione" il programma diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa; IV)"riconversione" il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi; VI)"delocalizzazione" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

b) alle attività, di seguito denominate del "settore turismo", svolte dalle imprese turistiche di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all’art. 6 della stessa legge, nonché a quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 9 della legge medesima, al fine di adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l’offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del paese a maggiore vocazione turistica, di programmi che comportino un riequilibrio tra domanda e offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Ai medesimi fini di cui sopra, con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 5, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell’Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:

I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti; II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attività gestionale; III)"riconversione" il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un’attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente; IV)"riattivazione" il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa;.V)"trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell’unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;

c)alle attività, di seguito denominate del "settore commercio", concernenti programmi di investimenti nell’ambito di singole unità locali, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell’associazionismo economico, riferiti a:

c1)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un’immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;

c2)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;

c3)esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico, con superficie dell’unità locale pari almeno a 1000 mq.;

c4)attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;

c5)attività di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Ai fini della concessione delle agevolazioni, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

Con riferimento agli esercizi ed alle attività di cui alle lettere c1), c2), c3) e c4), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure all’"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera c1), le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:

I)"ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la potenzialità di una struttura esistente attraverso l’incremento dell’occupazione e, per i programmi di investimento di cui alle lettere c1), c2) e c3), attraverso un incremento significativo della superficie dell’unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente; II)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata; III)"ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall’unità locale esistente..Con riferimento all’attività dei servizi complementari di cui alla lettera c5), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attività di servizi reali di cui alla precedente lettera a).

Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

2.3 Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell’Unione europea.

3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.)

3.1 Le agevolazioni relative ai programmi d’impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2 L’ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal programma d’impresa, tenuto conto delle spese, purché capitalizzate, individuate con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 comprendenti anche i costi di progettazione e gli studi di fattibilità economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi, e con esclusione, tra l’altro, delle scorte.

Tra tali spese sono incluse:

- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore turismo", le spese relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all’art. 5, comma 1 della legge n. 217/83 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa;

- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore commercio", le spese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, relative all’acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma, nonché quelle relative all’acquisizione di mezzi mobili..3.3 La domanda, a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4 L’importo dell’agevolazione concessa è impegnato dall’Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all’effettiva realizzazione dell’investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto 5, lettera c4), può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. Graduazione dei livelli di agevolazione.

Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.

5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

a) il CIPE, su proposta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l’importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell’Unione europea, per obiettivi e per ciascuna unità territoriale. Il CIPE stabilisce, all’atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti ai programmi promuovibili nell’ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell’anno successivo;

c) l’amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l’istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

c1) l’amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all’esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);

c2) la domanda dell’impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del programma e da un piano finanziario completo.riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del programma stesso, nonchè dagli elementi utili all’individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera c5).

Per l’eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;

c3) l’amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all’amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l’istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l’ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui alla lettera c4).

Al fine di evitare duplicazioni dell’attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto convenzionato con l’amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la realizzazione dell’istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.

Dette istruttorie verranno acquisite dall’amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l’Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l’amministrazione.

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività del "settore turistico", le banche concessionarie incaricate dell’attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell’impresa proponente, anche gli obiettivi del programma in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell’offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l’impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni.

c4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c3), l’amministrazione competente, in relazione a ciascuno dei tre settori "industria", "turismo" e "commercio", pubblica le seguenti graduatorie, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):

I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;

II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relativi ad un’area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;

III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti.regionali ai grandi progetti d’investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree dell’obiettivo 1 e l’altra nelle restanti aree; tali graduatorie non vengono formate per i detti programmi del "settore commercio" che sono inseriti nelle relative graduatorie di cui ai punti

I) e II). Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall’intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).

Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese.

Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto dell’ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.

Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentita la conferenza Stato-regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell’ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui alla successiva lettera c5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.

I contributi sono concessi ai programmi iscritti in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all’attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I).

Limitatamente all’esercizio finanziario successivo all’anno di presentazione della domanda, i programmi non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell’esercizio; le spese già effettuate nell’ambito di programmi che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;

c5) per ogni programma vengono individuati i seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all’investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all’investimento complessivo;

3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;.4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;

5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali.

Con riferimento all’indicatore 1), il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell’investimento complessivo.

Per occupazione attivata dal programma si intende l’occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di riduzione.

Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, nell’ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui alla lettera c4.II, le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.

In relazione alle attività del "settore turismo", ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell’anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell’area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale

Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.

Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai progetti di investimento del "settore turismo", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai programmi di investimento del "settore commercio", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l’impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;

b) il programma riguarda l’accorpamento di più esercizi commerciali esistenti.

I due suddetti incrementi sono cumulabili.

La posizione del programma nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.

6. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5, lettera c), il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all’uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge.n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all’attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

7. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le attività del "settore turismo" sono fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto dell’esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese del "settore industria". La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo detto primo bando di attuazione è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni per le attività del "settore commercio" sono fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e la decorrenza di ammissibilità delle spese relative è fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.

Decreto del ministero dell’Industria 21 dicembre 2000 - Individuazione dei servizi complementari alla distribuzione, ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000;

Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera c5) del detto testo unico che prevede la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 anche alle attività del settore commercio, concernenti programmi di investimenti per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese riferiti, tra l'altro, ad attività di «servizi complementari» alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 2000 con il quale, in relazione a quanto previsto dalle citate direttive, sono state individuate alcune attività di servizi reali ammissibili alle agevolazioni della legge n. 488/1992 in quanto potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive ammissibili alle medesime agevolazioni e, tra queste, alcune che potenzialmente possono essere dirette anche allo sviluppo delle attività produttive del settore commercio;

Decreta:

Articolo unico

In relazione a quanto previsto dal punto 2.2, lettera c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, in merito agli interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese e, in particolare, ai servizi complementari alla distribuzione ammissibili alle agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992, si individuano le seguenti attività:

a) attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) attività di gestione di centri commerciali;

c) attività degli intermediari del commercio;

d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:

informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;

studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;

consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;

pubblicità.

I programmi da agevolare relativi alle suddette attività ammissibili, svolte da imprese costituite sotto forma di società regolari, vengono inseriti nelle pertinenti graduatorie relative alle attività del commercio e concorrono all'attribuzione delle relative risorse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Deliberazione CIPE 21 dicembre 2000 n. 138 - Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999) e 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) che recano autorizzazioni di spesa, rispettivamente pari a lire 11.100 miliardi (periodo 1999/2001) e12.000 miliardi (periodo 2000/2002), a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto altresì il disegno di legge finanziaria 2001 che, nel rifinanziare la prosecuzione dei predetti interventi nelle aree depresse, ha previsto inizialmente autorizzazioni di spesa per complessive lire 20.000 miliardi;

Visti gli emendamenti apportati al tale disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare che hanno ridotto le predette autorizzazioni complessive a lire 19.880 miliardi, con una riduzione di lire 40 miliardi per ciascuno dei tre anni 2001, 2002 e 2003, per un totale di lire 120 miliardi nel triennio;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, numeri 3090 del 18 ottobre 2000, 3092 del 27 ottobre 2000, 3093 dell'8 novembre 2000, 3094 del 10 novembre 2000, 3095 del 23 novembre 2000, 3098 del 14 dicembre 2000, nonché i successivi adempimenti ed integrazioni, con le quali sono individuati i territori colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico nell'ultimo quadrimestre del corrente anno 2000;

Viste le proprie delibere n. 139 del 6 agosto 1999, n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, nonché le delibere numeri 84, 85 e 96 del 4 agosto 2000;

Tenuto conto di quanto indicato nell'integrazione della relazione tecnica al citato disegno di legge finanziaria per il 2001 (Camera dei deputati - bollettino della giunta e delle Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2000, pagine 7576), relativamente alla ripartizione delle risorse stanziate nel triennio 20012003 per i diversi programmi di intervento ed in particolare per quanto concerne l'importo a carico delle risorse per le aree depresse complessivamente destinato alle agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge n. 488/1992 ed al credito d'imposta agli investimenti nelle aree obiettivo l ed in quelle di cui all'art. 87, 3, c)del trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata), pari a lire 11.000 miliardi nel predetto triennio;

Considerato che, dalla lettura della predetta integrazione alla relazione tecnica, si evince altresì che le risorse da destinare alle agevolazioni alle attività produttive ed al credito di imposta - che costituiscono strumenti alternativi per quanto attiene alla loro utilizzazione, ma che sono trattati congiuntamente in termini di copertura finanziaria - sono complessivamente assicurate sia dalla predetta quota di lire 11.000 miliardi a carico degli stanziamenti per le aree depresse autorizzati nel triennio 20012003, sia dalle maggiori entrate relative agli anni 2001 e successivi, stimate in complessive lire 5.400 miliardi (lire 700 miliardi nel 2001, 2.300 miliardi nel 2002 e 2.400 miliardi nel 2003);

Considerato che, a seguito della ulteriore finalizzazione di spesa prevista all'art. 145, comma 21, del predetto disegno di legge finanziaria 2001 (atto Camera dei deputati n. 7328bisB), concernente il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, che viene rifinanziato in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per un totale di lire 450 miliardi, le risorse complessivamente disponibili per rifinanziare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse ammontano a 19.430 miliardi di lire, in ragione di lire 850 miliardi nel 2001, 5.850 miliardi nel 2002 e 12.730 miliardi nel 2003;

Ritenuto opportuno confermare, in linea con la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, le percentuali di ripartizione, su base regionale, delle risorse destinate alle agevolazioni alle attività produttive ex legge n. 488/1992, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali europei tra le aree dell'obiettivo 1 (delibera n. 139 del 6 agosto 1999), nonché della individuazione delle aree depresse nelle regioni del centronord risultante dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2;

Considerato altresì che, al netto delle finalizzazioni di legge e del predetto importo di lire 11.000 miliardi, l'ammontare delle risorse da destinare alle diverse tipologie di intervento nelle aree depresse è pari a lire 8.430 miliardi nel triennio 20012003;

Ritenuto opportuno confermare, per il detto arco triennale, gli indirizzi stabiliti ai punti 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2; 4.3.1, 4.3.2 e 4.4 della propria deliberazione n. 84 del 4 agosto 2000, relativamente al riparto delle risorse da destinare alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma;

Ritenuto opportuno finalizzare una quota delle risorse finanziarie destinate alle infrastrutture, a favore di operazioni di riequilibrio nelle aree del centronord non ricomprese nella nuova zonizzazione dell'obiettivo 2, come previsto nelle premesse della sopracitata delibera n. 84/2000; nonché al sostegno dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 1997 ed al completamento della Galleria Pavoncelli;

Considerato che l'art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001 (atto Camera dei deputati n. 7328bisB) che, nel disporre l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000 e che abbiano positivamente superato l'istruttoria, ne prevede il finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma, contemplando altresì la possibilità, da parte delle regioni, di finanziare gli interventi infrastrutturali proposti negli stessi patti;

Ritenuto pertanto opportuno, a parziale modifica del punto 1.4 della propria deliberazione n. 14 del 15 febbraio 2000, recuperare alla disponibilità delle regioni l'importo di lire 500 miliardi relativo ai POR settore agricoltura, ponendo conseguentemente a totale carico delle risorse nazionali per le aree depresse il finanziamento delle iniziative imprenditoriali incluse nei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Ritenuto, per quanto concerne i patti territoriali, di dover assicurare a carico delle risorse finalizzate ad interventi nelle aree depresse di cui al predetto disegno di legge finanziaria:

il finanziamento integrale dei patti territoriali "generalisti" (iniziative imprenditoriali, nei limiti delle intensità di aiuto autorizzate dalla Commissione europea per il periodo 20002006, e interventi infrastrutturali), con istruttoria conclusa entro il 31 dicembre 1999;

il finanziamento delle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca, nei termini previsti dal sopra richiamato art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001;

il finanziamento delle iniziative imprenditoriali - nei limiti delle predette intensità di aiuto - dei patti territoriali "generalisti" con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici del 1997 o successivamente dichiarato rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico, ai sensi delle ordinanze richiamate in precedenza;

nel limite delle residue risorse di cui alla presente delibera, disponibili per i patti territoriali "generalisti": il finanziamento degli interventi infrastrutturali compresi nei patti il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici e/o alluvionali sopra ricordati, con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000; il concorso nel finanziamento degli interventi infrastrutturali che rientrano nei restanti patti territoriali la cui istruttoria sia stata avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale ai patti per i quali le regioni interessate agevolino le iniziative imprenditoriali con risorse diverse da quelle destinate al credito d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/92;

Tenuto conto inoltre delle esigenze connesse al finanziamento dei protocolli per la sicurezza di competenza del Ministero dell'interno, nonché al reintegro, a favore del Servizio per la programmazione negoziata, di una prima quota dell'anticipazione complessiva di lire 75 miliardi disposta, con delibera di questo Comitato del 2 novembre 2000, a favore dello sportello unico per le attività produttive;

Ritenuto altresì di dover destinare una quota delle risorse disponibili, pari a lire 857,6 miliardi, per il finanziamento di iniziative a forte impatto occupazionale nei settori della ricerca e della formazione, nonché per favorire l'emersione del lavoro, per monitorare i lavori socialmente utili (LSU) e per realizzare attività formative per disoccupati di lunga durata;

Considerato che è al momento in fase di elaborazione la proposta di regionalizzazione dei patti territoriali, che formerà oggetto di apposita deliberazione di questo Comitato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito l'accordo delle amministrazioni centrali interessate nel corso della riunione congiunta delle commissioni CIPE 2a e 3a, tenuta il 7 dicembre 2000, nonché in sede di riunione preliminare del 18 dicembre ultimo scorso;

Tenuto conto che, in data odierna, è stata data informativa sulla presente proposta di ripartizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse disponibili per interventi nelle aree depresse recate dal citato disegno di legge finanziaria 2001, pari a lire 19.430 miliardi nel triennio 20012003, per consentire alle varie amministrazioni destinatarie delle risorse stesse di poter procedere con sollecitudine all'assunzione degli impegni pluriennali di spesa a partire dall'esercizio 2001, assicurando così continuità nel finanziamento dei detti interventi;

Tenuto conto dell'ormai imminente approvazione, in sede parlamentare, della legge finanziaria per l'anno 2001, che costituisce condizione di validità della presente deliberazione, fermo restando che, nel testo definitivo di tale provvedimento legislativo, sia confermata la predetta autorizzazione di spesa complessiva di lire 19.430 miliardi per interventi nelle aree depresse;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ripartizione delle risorse.

Le risorse complessivamente disponibili nel triennio 2001-2003 per il rifinanziamento degli interventi nelle aree depresse, al netto delle finalizzazioni di spesa di cui alle premesse, sono pari a lire 19.430 miliardi (10.034,76 Meuro) - in ragione di lire 850 miliardi nel 2001, di lire 5.850 miliardi nel 2002 e di lire 12.730 miliardi nel 2003 - e sono ripartite tra le diverse tipologie di intervento come segue:

Miliardi di lire

Credito d'imposta (art. 8 d.d.legge finanziaria 2001) 7.500,0

Agevolazioni legge n. 488/1992 3.500,0

Totale parziale .... 11.000,0

Programmazione negoziata .... 3.707,0

Ricerca, formazione, lavoro .. 857,6

Interventi infrastrutturali ... 3.855,2

Totale parziale .... 8.419,8

Totale generale (*) 19.419,8 (10.029,49 Meuro)

(*) Resta al momento accantonato un importo di lire 10,2 miliardi.

L'articolazione pluriennale di tali risorse è riportata nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Agevolazioni alle attività produttive legge n. 488/1992 e credito d'imposta.

2.1 L'odierna assegnazione di lire 3.500 miliardi (1.807,60 Meuro) a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive ex lege n. 488/92, è ripartita, su base regionale, secondo le stesse percentuali adottate in occasione del precedente riparto relativo al triennio 20002002, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2 Questo Comitato - alla luce dell'effettivo ricorso alle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/92 ovvero al credito di imposta, quale risulterà dai dati che saranno forniti trimestralmente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, nonché dalle regioni e province autonome - rideterminerà, ove ritenuto necessario, l'ammontare delle odierne assegnazioni rispettivamente di lire 3.500 (1.807,60 Meuro) e 7.500 miliardi (3.873,43 Meuro).

2.3 Per quanto concerne il credito d'imposta, il trasferimento del predetto importo di lire 7.500 miliardi (3.873,43 Meuro), nell'articolazione pluriennale di cui al citato allegato 1, sarà disposto annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei predetti dati, per la parte eccedente gli importi di lire 700 miliardi per l'anno 2001, di lire 2.300 miliardi per l'anno 2002 e di lire 2.400 miliardi per l'anno 2003, individuati nell'integrazione alla relazione tecnica di cui alle premesse.

3. Programmazione negoziata.

3.1 Per le finalità esposte in premessa, le risorse destinate al finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata - ivi comprese le assegnazioni concernenti i protocolli per la sicurezza ed il reintegro di una prima quota dell'anticipazione disposta in precedenza per la diffusione dello sportello unico - sono pari a complessivi 3.707 miliardi di lire (1.914,51 Meuro), articolati come segue:

Miliardi di lire

Patti territoriali in agricoltura e pesca (1) 1.616

Patti territoriali "generalisti" (2) 1.451

Contratti di programma 600

Protocolli di sicurezza: Ministero interno 20

Reintegro anticipazione sportello unico (1ª quota) (3) 20

Totale 3.707 (1.914,51 Meuro)

(1) L'elenco dei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca è riportato nell'allegato n. 3, che costituisce parte integrante della presente delibera.

(2) L'elenco dei patti territoriali "generalisti" è riportato nell'allegato n. 4, che costituisce parte integrante della presente delibera.

(3) Il reintegro del restante importo di lire 55 miliardi sarà disposto in occasione della prossima ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse.

3.2 Ai sensi dell'art. 124 del disegno di legge finanziaria 2001 ed a parziale modifica del punto 1.4 della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, entrambi richiamati in premessa, le risorse relative ai Programmi operativi regionali (POR), settore agricoltura, pari a complessivi 500 miliardi di lire, tornano nella libera disponibilità delle regioni dell'obiettivo 1, secondo la ripartizione indicata nell'allegato n. 5, che costituisce parte integrante della presente delibera. Conseguentemente il finanziamento delle iniziative imprenditoriali comprese nei pani territoriali, settori agricoltura e pesca, è posto a totale carico dell'importo di lire 1.616 miliardi (834,59 Meuro) sopra indicato.

3.3 Le risorse pari a lire 1.451 miliardi (749,38 Meuro), finalizzate a favore dei patti territoriali "generalisti" di cui alle premesse, sono destinate:

a) alla copertura integrale dei patti con istruttoria conclusa entro il 31 dicembre 1999, assicurando il finanziamento sia delle iniziative imprenditoriali - nei limiti delle intensità di aiuto autorizzate dalla Commissione europea per il periodo 20002006 - che degli interventi infrastrutturali;

b) al finanziamento delle iniziative imprenditoriali - nei limiti delle predette intensità di aiuto - dei patti territoriali con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui territorio sia stato interessato dal sisma del 1997 o successivamente dichiarato rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico, ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, volte a fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ultimo quadrimestre del corrente anno 2000;

c) nel limite delle residue risorse disponibili, al finanziamento degli interventi infrastrutturali compresi nei patti di cui alla precedente lettera b), nonché al concorso nel finanziamento degli interventi infrastrutturali che rientrano nei restanti patti con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale ai patti per i quali le regioni interessate agevoleranno le iniziative imprenditoriali con risorse diverse da quelle destinate al credito d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/1992. La percentuale ed i criteri di attribuzione di tale quota premiale saranno definiti con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura proporzionale alle risorse necessarie alla copertura dei predetti interventi infrastrutturali, nonché alla quota di finanziamento regionale delle predette iniziative imprenditoriali.

3.4 Alla luce delle nuove norme contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 ed in relazione all'esigenza di ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio al riguardo, il termine del 30 novembre 2000 - previsto al punto 6 della propria deliberazione n. 96 del 4 agosto 2000 per la conclusione dell'istruttoria dei patti territoriali con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, di cui al precedente punto 3.3, lettere b) e c) - è prorogato al 28 febbraio 2001.

3.5 Restano a carico del fondo di cui al punto 3 della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 richiamata in premessa, il finanziamento delle spese di assistenza autorizzate entro il 17 marzo 2000 e quelle di istruttoria avviate per i medesimi patti, ove le regioni interessate lo richiedano, nonché il contributo globale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 30 luglio 2000, n. 320, riconosciuto ai soggetti responsabili dei patti in questione. Le modalità ed i criteri di finanziamento degli investimenti industriali e degli interventi infrastrutturali saranno definiti nell'ambito del processo di regionalizzazione dei patti territoriali ricordato in premessa.

4. Ricerca, formazione e lavoro.

Al finanziamento delle iniziative nei settori della ricerca, della formazione e delle politiche del lavoro,sono destinati complessivamente 857,6 miliardi di lire (442,91 Meuro), così ripartiti:

Miliardi di lire

Ricerca 500,0

Attività formative ed emersione sommerso (di cui 20 miliardi a I.G. Students) 180,0

Reimpiego l.s.u. (Beni culturali) 20,0

Pubblica istruzione (compreso progetto Marte) 150,0

Innovazione PMI (*) 7,6

Totale 857,6 (442,91 Meuro)

(*) Posta programmatica la cui assegnazione definitiva è subordinata alla verifica dello stato attuativo di analoga iniziativa di Sviluppo Italia di cui alla delibera di questo Comitato n. 215 del 21 dicembre 1999.

5. Interventi infrastrutturali.

5.1 E' complessivamente destinato al finanziamento degli interventi infrastrutturali l'importo di lire 3.855,2 miliardi (1.991,04 Meuro), ripartito come segue:

Miliardi di lire

Interventi infrastrutturali da ricomprendere nelle intese 3.583,5

Compensazioni per regioni centro-nord 141,5

Terremoto Marche ed Umbria (*) 40,2

Galleria Pavoncelli: Ministero lavori pubblici 90,0

Totale 3.855,2 (1.991,04 Meuro)

(*) La ripartizione e le finalizzazioni di spesa dell'importo di lire 40,2 miliardi sarà indicata con lettera congiunta dei presidenti delle due regioni entro il 31 maggio 2001. Tali finalizzazioni possono essere rivolte sia alle infrastrutture che allo sviluppo economico locale, in linea con quanto già stabilito per il finanziamento di lire 20,2 miliardi previsto nella delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000. In particolare, del predetto importo di 40,2 miliardi, una quota di lire 20,2 miliardi è destinata all'Umbria e alle Marche, mentre l'ulteriore quota di lire 20 miliardi è assegnata solo all'Umbria come compensazione per minori risorse trasferite per gli strumenti della programmazione negoziata.

Il predetto importo di lire 3.855,2 miliardi è comprensivo: di lire 141,5 miliardi quale seconda rata del contributo compensativo dovuto alle regioni del centronord come previsto dalla propria delibera n. 84/2000; dell'ulteriore importo di lire 40,2 miliardi assegnato alle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 1997; del finanziamento di lire 90 miliardi assegnato a favore del Ministero dei lavori pubblici per il completamento dell'intervento relativo alla "Galleria Pavoncelli".

La ripartizione del contributo compensativo tra le regioni del centronord - che è assegnato nella stessa misura e secondo i criteri stabiliti nella citata delibera n. 84/2000 - è riportata nell'allegato n. 6, che costituisce parte integrante della presente delibera.

5.2 L'importo residuo di lire 3.583,5 miliardi (1.850,72 Meuro), finalizzato ad interventi infrastrutturali, nel quadro delle intese istituzionali di programma, è ripartito tra le macro aree del centronord e del Mezzogiorno nella misura rispettivamente di lire 607,5 miliardi (313,75 Meuro) e di lire 2.976 miliardi (1.536,98 Meuro). Tali importi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con gli stessi criteri di cui alla citata delibera n. 84/2000, secondo l'articolazione riportata nell'allegato 7, che costituisce parte integrante della presente delibera.

5.3 Si riconfermano per il triennio 20012003 gli indirizzi stabiliti ai punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 e 4.4 della citata deliberazione n. 84/2000, relativamente al riparto delle risorse da destinare alle infrastrutture, ad eccezione delle modifiche ed integrazioni contenute nella presente delibera.

5.4 Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle intese istituzionali di programma nel triennio 20012003 di cui al precedente punto 5.2, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione, può essere eccezionalmente impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programmaquadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata.

6. Clausola di validità.

La validità della presente deliberazione è subordinata all'approvazione, in sede parlamentare, della legge finanziaria per l'anno 2001, che veda confermata, nel suo testo definitivo, l'autorizzazione di spesa complessiva di lire 19.430 miliardi (10.034,76 Meuro) per interventi nelle aree depresse - di cui al disegno di legge indicato in premessa - oggetto della odierna ripartizione.

Roma, 21 dicembre 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 22

Allegati:

Omissis (verranno inseriti al più presto.)
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