AGENZIA DELLE ENTRATE
Deliberazione 13 dicembre 2000, n. 6 - Statuto
Il Comitato Direttivo
(Omissis);
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato
con decreto ministeriale 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo
delibera, su proposta del direttore, sullo statuto;
Sulla proposta del direttore;
Delibera l'unito statuto ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo
n. 300 del 30 luglio 1999, che č sottoposto all'approvazione del Ministro delle
finanze.
Statuto
Art. 1.
Agenzia delle entrate
1. L'Agenzia delle entrate, di seguito denominata agenzia, istituita ai sensi
dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato
decreto istitutivo, ha personalitā giuridica di diritto pubblico ed č dotata di
autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile
e finanziaria.
2. L'Agenzia č sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo
della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalitā previste dalla legge.
3. L'attivitā dell'Agenzia č regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del
presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria
autonomia.
4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.
Art. 2.
Fini istituzionali
1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge
in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il
massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l'Agenzia assicura
e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con
i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione
fiscale, nel rispetto dei principi di legalitā, imparzialitā e trasparenza e secondo
criteri di efficienza, economicitā ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta
sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali giā di competenza
del Dipartimento delle entrate, ad essa affidati con il decreto del Ministro di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto istitutivo.
3. L'Agenzia assicura il supporto alle attivitā del Ministero delle finanze e
la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalitā di competenza statale. |
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