Testo Unico sui Redditi
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
Titolo I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Art. 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi
del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti
da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) abrogata;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia
comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Art. 4
Coniugi e figli minori
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli
177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà
del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo
210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge
sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare; |
|