Sicurezza del Lavoro
Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante
delega al governo per l'attuazione delle direttive del consiglio 89/391/cee, 89/654/cee,
89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee, 90/270/cee, 90/394/cee e 90/679/cee in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/cee , successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
16 settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado degli archivi,
delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica. |
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