Privacy: Tutela dei Dati Personali
Legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge:
Capo I - Principi Generali
Art. 1 - Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato a un interessato identificato o identificabile; |