Semplificazione Tributaria
Legge 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione
1999
Capo I
Norme in materia di semplificazione
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A ovvero la soppressione
di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all’allegato
A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princěpi, criteri
e procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all’allegato B annesso alla presente legge sono abrogate
dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina
gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa
data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, il comma 2 č sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione,
i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione
non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, della presente legge e dall’articolo 7 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all’articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti:
"e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all’articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare"
sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all’articolo 21, comma 13, il secondo periodo č soppresso;
e) nell’allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9,
20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103,
104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell’allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione
per causa di pubblica utilitŕ" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure
connesse";
g) il numero 94 dell’allegato 1 č sostituito dal seguente: |