home | scrivici   
   

Codice
Tributario


Finanziamenti
Agevolati


Codice
Società


Codice
Lavoro


Diritti
dell'Azienda


Codice
Civile


Codice
Penale


Procedura
Civile


Procedura
Penale
FINANZIARIA
2001


NUOVI SOSTEGNI
AI CONSORZI PMI


IMPRENDITORIA
FEMMINILE


IMPRENDITORIA
GIOVANILE
LEGGE 488: AIUTI
AL COMMERCIO


ENTI
NON PROFIT


SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE


AGENZIA DELLE
ENTRATE

Le leggi
più consultate


Testo Unico
sui Redditi


Testo Unico
sull'IVA


Accertamento
sui Redditi


Privacy: Tutela
Dati Personali


Sicurezza del
Lavoro


Giudici
di Pace


Auto-
certificazione


Semplificazione
Tributaria


Reati
Fiscali


Legge
Antiusura
SOSTEGNO ALLE PMI

1- Legge 21 febbraio 1989, n. 83

2- Circolare ministeriale (Ministero del Commercio con L'Estero) 10 marzo 2000, n. 17


Legge 21 febbraio 1989, n. 83 Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. E' esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Requisiti dei consorzi per il commercio estero

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.
© Dossier 2000-2001

home | scrivici   
dossierazienda