SOSTEGNO ALLE PMI
1- Legge
21 febbraio 1989, n. 83
2- Circolare
ministeriale (Ministero del Commercio con L'Estero) 10 marzo 2000, n. 17
Legge 21 febbraio 1989, n. 83 Interventi
di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali
ed artigiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio
estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente
legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società
consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione
dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per
realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie
prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti
da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri
1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente
dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle
imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle
aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo
comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. E' esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari,
si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti
a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica
impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Requisiti dei consorzi per il commercio estero
1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti
da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari
minimi del capitale previsti del codice civile per le società per azioni, in accomandita
per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere
un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire. |
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