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| SEGUE DALLA 
PAGINA PRECEDENTE (Nuovi sostegni ai consorzi PMI): 
 2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare 
il 20 per cento del fondo o del capitale.
 
 3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti 
da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici 
specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società 
consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, 
n. 443.
 
 4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire 
avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate 
o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. 
Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
 
 5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il 
commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, 
previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni 
stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità 
delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 
maggio 1981, n. 240.
 
 Art. 3.
 
 Agevolazioni tributarie
 
 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società 
consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di 
riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire 
tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del 
suo scioglimento.
 
 2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 
1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli 
scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
 
 Art. 4.
 
 Contributi finanziari annuali
 
 1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi 
contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare 
l'esportazione.
 
 2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero 
del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del 
consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una 
dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.
 
 3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità 
ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci 
che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del 
codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto 
del Ministro medesimo e composto da:
 
 a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
 
 b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 
 c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
 
 d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
 
 e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, 
commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentantive 
a livello nazionale;
 
 f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
 
 g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura;
 
 h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
 
 4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario 
di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante 
della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile 
che richiede i contributi.
 
 5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del 
commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
 
 6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, 
che interverranno in caso di assenza dei titolari.
 
 7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale 
il voto del presidente.
 
 8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità 
di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del 
comitato stesso.
 
 Art. 5.
 
 Ammontare dei contributi
 
 1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 
1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti 
dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione 
della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
 
 2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della 
domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale 
indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.
 
 3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi 
e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
 
 4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese 
ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 
1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai 
commi 1, 2 e 3.
 
 5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della 
domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere 
concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal 
conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti 
massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
 
 6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi 
concessi allo stesso titolo dalle regioni.
 
 Art. 6.
 
 Disposizioni finanziarie
 
 1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio 
estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato 
con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
 
 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 
25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19891991, 
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 
1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi 
e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione 
di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei 
semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Circolare.ministeriale (Ministero del 
Commercio con L'Estero) 10 marzo 2000, n. 17 - Criteri e modalità per l'applicazione 
nel 2000 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante "Interventi di sostegno 
per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" 
e del Decreto.Ministeriale 25 marzo 1992.
 
 Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione 
si atterrà per l'anno 2000 ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi 
finanziari ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa per 
il commercio estero (di seguito: consorzi) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 
1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti da piccole e medie 
imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 
1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e 
del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998).
 
 Considerato che è previsto il trasferimento alle regioni di parte delle competenze 
in parola, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.
 
 Determinazione del contributo.
 
 Come rispettivamente previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 della legge 
21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del contributo vengono prese 
in considerazione le voci di spesa non dirette a sovvenzionare l'esportazione, 
come specificate nello schema di distinta riportato nell'allegato 2 alla presente 
circolare, che devono essere ricavate esclusivamente dai "costi di produzione", 
lettera B del conto economico del bilancio relativo all'esercizio 1999.
 
 Presentazione delle domande.
 
 I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata, che intendono 
richiedere il contributo, devono partecipare entro il 15 maggio 2000 apposita 
dichiarazione-domanda in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 
1 alla presente circolare, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione 
generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese 
- Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.
 
 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata 
o corriere, entro il termine suindicato. Per l'inoltro via posta fa fede la data 
del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre per l'inoltro via corriere 
fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta 
sulla busta da questo Ministero.
 
 Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5, comma 5, della 
legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano costituiti da non 
più di cinque anni, viene presa in considerazione la data di presentazione della 
domanda.
 
 Documentazione di corredo.
 
 La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione specificata 
nello schema anzidetto e dalla "distinta delle voci di spesa a fronte delle 
quali viene richiesto il contributo", redatta in conformità dello schema 
riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.
 
 La documentazione sopracitata deve essere inviata a questo Ministero in originale 
ed in una copia (due per il bilancio).
 
 Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda e della relativa 
documentazione alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
 
 L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria 
deve essere inviata entro i termini perentori comunicati dall'amministrazione, 
pena il non accoglimento della domanda.
 
 Esclusioni.
 
 Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale i consorzi che abbiano 
ottenuto contributi sulla generalità delle spese consortili da: regioni, province 
autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria 
delle regioni.
 
 Ispezioni e verifiche.
 
 Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze 
possono essere corredate da autocertificazioni.
 
 Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche 
sullo svolgimento delle azioni promozionali secondo quanto riportato dalla relazione 
concernente le attività del 1999, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, 
sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza 
dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
 
 In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali 
previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo 
finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
 
 Come contattare il Ministero.
 
 L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli 
eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.
 
 Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti 
telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.
 
 Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione 
degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale 
America, 341 - 00144 Roma.
 
 Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06/59647548-59932460, fax 06/59932454 
- e-mail: promo3mincomes.it - clabormincomes.it
 
 Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Tedone tel. 06/59932420.
 
 Incaricati dell'istruttoria: dott. Luigi Piccione, tel. 06/59932569 - sig.ra Paola 
Pellegrini, tel. 06/59932462 - sig.ra Ivana Faina, tel. 06/59932521.
 
 Sito web: http://www.mincomes.it
 
 Allegati
 
 Omissis
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