IMPRENDITORIA GIOVANILE
1- Legge
15 dicembre 1998, n. 441
2- Decreto
Legislativo 21 aprile 2000, n. 181
3- Decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 337
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 - Norme
per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
Art. 1.
(Princģpi ed obiettivi)
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative
comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore
agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani
agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio,
del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del
Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e
forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.
Art. 2.
(Primo insediamento dei giovani agricoltori)
1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo
10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli
aiuti per l'insediamento, purchč si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento
delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la
domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo
1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa
non abbiano superato i quaranta anni di etą:
a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale,
subentrano nella proprietą, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento
al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili
nella conduzione della stessa, semprechč l'azienda richieda un volume minimo di
lavoro uguale ad una unitą lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono
i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia
raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel
caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera č prorogato di ulteriori
due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute
indipendentemente dalla volontą del soggetto e debitamente certificate;
b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo
principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei
confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
c) le societą semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione
che almeno i due terzi dei soci, la cui etą non deve comunque superare i quaranta
anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivitą agricola a titolo
principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale,
come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societą in accomandita
semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore
diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso
di due o pił soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al
primo periodo; |
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