SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Imprenditoria giovanile):
d) i giovani che si insediano, con le modalità di cui alle lettere a),
b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il
50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche,
artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o
da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale
quali lavori di arginature, sistemazione idraulico-forestale, difesa dalle avversità
atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la
fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente
dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito
totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne
all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende
agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50
per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano
costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone
montane.
3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta
provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno
ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento
previsto dalla presente legge.
Art. 3.
(Aiuti al primo insediamento, determinazione del reddito e formazione)
1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del
citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle
zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti
del medesimo regolamento, nonchè ai giovani agricoltori che succedono al titolare
dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma
di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato
almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei
ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5.
Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un
diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma
assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato
per l'agricoltura o ad essi parificati, nonchè quelli che abbiano maturato una
esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore
familiare.
3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale,
per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è
effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui
alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime
standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e
per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni
animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.
4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale
alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del
citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani
agricoltori.
5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo
in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche
agricole, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni
con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione
e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari
per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di
un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 4.
(Ristrutturazione fondiaria)
1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito
denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino
al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle
operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni,
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di
coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono
esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano
entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione
nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni,
che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della
liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo
49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui
al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita,
previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo
colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire
l'efficienza aziendale;
b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto
disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo
a ciò abilitato dalla legge;
c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e
trasformazione.
3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei
terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende
agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92,
a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di
coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che
acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore
diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa
allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da
giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa
delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità
per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni
a favore degli assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui
al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste
di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento,
da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente
al regime medesimo.
6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa
familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere
revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda
di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni,
qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese
efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della
minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.
Art. 5.
(Sviluppo aziendale)
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE)
n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle società
aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, una quota
delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga
riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri
regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione
europea.
2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale
di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano
di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione
dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita
entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.
Art. 6.
(Quote di produzione)
1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura
stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente
con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota
a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale
sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita,
per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora
compiuto i quaranta anni, con priorità a favore di coloro che si insediano nelle
zone montane.
2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna
precedente presso ciascuna di esse.
3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi
produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre
l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi
di priorità individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.
Art. 7.
(Gestione sostenibile delle risorse territoriali)
1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria
con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali,
ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988,
e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorità i fondi
in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti
previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Art. 8.
(Osservatorio per l'imprenditorialità)
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per
l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura
e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati
a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici
agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative
a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per
lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo
di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 9.
(Servizi di sostituzione)
1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento
e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da
giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione
di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare,
tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di
un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale
da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore
agli otto anni.
2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno
di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani
agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto
di lavoro a tempo parziale.
3. Le società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi
degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Art. 10.
(Garanzia fideiussoria)
1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora
compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della
presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse,
è concessa la possibilità, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilità
della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia
fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385.
2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni
previsti dalla normativa che ne regola l'attività.
Art. 11.
(Consorzi di garanzia)
1. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare
contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173.
Art. 12.
(Campagne di informazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni
agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli
ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate
campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della
presente legge.
2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere
la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del
Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse
dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli
in genere.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite
di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.
Art. 13.
(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)
1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente
ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività
agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale,
che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute
nel periodo d'imposta 2000. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90
miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera d), della presente legge.
Art. 14.
(Disposizioni fiscali)
1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta
in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione
o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta
sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM
e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati
siano:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale,
che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni
previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che
acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a
titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle
relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione
che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente
i fondi rustici per almeno sei anni.
3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali
ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi
di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni
sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi
dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata del contratto stesso
non sia inferiore a cinque anni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto
di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi
soggetti di cui al medesimo comma 3.
5. Dal 1o gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti
per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora
acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella
misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo
1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite
di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.
6. Il Governo è autorizzato, con proprio regolamento, adottato su proposta dei
Ministri per le politiche agricole e delle finanze, a disciplinare le modalità
di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione
della contabilità previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di
2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.
Art. 15.
(Accordi in materia di contratti agrari)
1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende
agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore
dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati
nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio
1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti
uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da
parte dell'interessato all'agevolazione.
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente
in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno
2000, di cui:
a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni
recate dal comma 5 dell'articolo 3;
b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio
per l'imprenditorialità di cui all'articolo 8;
c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne
di informazione di cui all'articolo 12;
d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione
dell'articolo 13;
e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni
recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14;
f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000
per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14;
g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni
recate dal comma 5 dell'articolo 14;
h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come
limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6
dell'articolo 14.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.
181 - Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144
Il Presidente Della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema
degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere
alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza
dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla
valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo
1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali
destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro
di cui all'articolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione,
dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro
tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere
strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di
lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni,
che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque
anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli indirizzi
dell'Unione europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto
di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova
occupazione da più di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente
svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di
dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell'inoccupato
che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d) ed e)
del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa
compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì,
al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.
Art. 2.
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata
dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti
l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento
della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma
1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono
i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché
dell'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c)
e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza
della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati
e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione
di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti
a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo
svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione
del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali
del lavoro - servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori
di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché
in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi
inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre
i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti
previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento
di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato
1, n. 112-bis, e successive modificazioni.
Art. 3.
Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione della
disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di
favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione
e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione,
così come accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli
adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
e/o riqualificazione professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre
dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati
che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e
successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
Art. 4.
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso
di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo
2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui
all'articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe
le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo
non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore
qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla
struttura pubblica competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo
valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettere b) e c).
2. Comporta la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto
di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto
a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta
chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia,
la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo
criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla
professionalità posseduta dall'interessato.
3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo
formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell'anzianità nello
stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato
il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di
lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente
i dodici mesi.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni
vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa
la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri
e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del
presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 337 - Regolamento recante disciplina del procedimento
di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi
7, 8 e 9;
Visto l'articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17
marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi
per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.
Art. 2
Procedimento di concessione
1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n.
113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella
valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni
centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti
delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta
giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto. 2. In deroga
al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma
1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento
dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta
giorni dalla data di presentazione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati
controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti
approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i
contributi concessi.
Art. 3
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 2, 3,
4 e 12 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1990, n. 241, termini procedimentali
inferiori rispetto a quello massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del presente
regolamento.
Art. 4.
Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. |
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