Reati Fiscali
Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 - Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo
9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad
emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto
legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto in conformitą dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge
n. 205 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Definizioni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono
le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle
norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto
o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi
da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse
in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del
reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte
sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate
in qualitą di amministratore, liquidatore o rappresentante di societą, enti o
persone fisiche;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi
l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di
conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; |
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