IMPRENDITORIA FEMMINILE
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l'imprenditoria
femminile
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge é diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari
opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in
forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle
donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari
da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art. 2
Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore
al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione
siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali
gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione
e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale
o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una
quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art. 3
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile,
di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La dotazione finanziaria del Fondo é stabilita in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art. 4
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione
di servizi reali |
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