SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Imprenditoria femminile):
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di
entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti
ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali
e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio
o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione
e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di
servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa,
al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento
dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e
di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori
di cui all'allegato al regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati
con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati
dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (Cee) n. 2052/88,
i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente,
fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino
ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art. 5
Crediti di imposta
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei
contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente,
di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le relative modalità di attuazione.
Art. 6
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione
delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i soggetti beneficiari.
Art. 7
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti
per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno
o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime.
A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni
possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici
previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello
Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa
all'agevolazione.
Art. 8
Finanziamenti agevolati
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi
dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti
dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata
non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del
tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori
di cui all'allegato al citato regolamento (Cee) n. 2052/88 e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (Cee) n. 2052/88,
il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)
é autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo
2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito
di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti
ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi
1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 é conferito annualmente al Mediocredito
centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 9
Garanzia integrativa
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia
del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti,
dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La
garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e
del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere
accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari
dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del
Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata
con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
Art. 10
Comitato per l'imprenditoria femminile
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato é istituito
il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro
delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante
per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano
in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento
delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a
disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine
agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la
ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni
collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato
di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, é autorizzata
la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo
di cui all'articolo 3.
Art. 11
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato
di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale
al Parlamento.
Art. 12
Iniziative delle regioni
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento
e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo
con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni
mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica,
di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente
legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite
convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità
e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio
regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni
possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore
al 30 per cento della spesa prevista.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno
1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)".
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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