ENTI NON PROFIT
Legge 7 dicembre 2000 n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto
originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni
e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà
associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono
agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2
Associazioni di promozione sociale
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli
effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria
e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi
economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati
e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. |
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