SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Enti non profit):
Art. 3
Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche
associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo
11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti
e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità
di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione
o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4
Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla
conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa
alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per
le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle
erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
Art. 5
Donazioni ed eredità
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono
ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo
di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità
previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai
fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
Art. 6
Rappresentanza
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate
in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza
legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti
delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Capo II
Registri e osservatori dell'associazionismo
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7
Registri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale
a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle
che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali
soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente,
registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente,
in ambito regionale o provinciale.
Art. 8
Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina
il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie
leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti
per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale
o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali,
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono
stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda
assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni
e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali
e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9
Atti soggetti ad iscrizione nei registri
1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo
statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo
e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10
Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente
della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante
dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine
di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo
Art. 11
Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato
«Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati
da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi
livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione
delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre
anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire
225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana
un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio
nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
Art. 12
Funzionamento e attribuzioni
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento
per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per
la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio
e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo
e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine
di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni
di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo,
alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue
a decorrere dal 2001.
Art. 13
Fondo per l'associazionismo
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma
3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere
dal 2002.
Art. 14
Osservatori regionali
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni
e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo
8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo
7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300
milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15
Collaborazione dell'ISTAT
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio
adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale
e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 16
Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato
1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati
in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro
per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17
Partecipazione alla composizione del CNEL
1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci
membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni
di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,
è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive,
in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero
I), è inserito il seguente:
«I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato;».
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a
decorrere dal 2001.
Capo III
Prestazioni degli associati, Disciplina Fiscale e Agevolazioni
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18
Prestazioni degli associati
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
a propri associati.
Art. 19
Flessibilità nell'orario di lavoro
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni
di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20
Prestazioni in favore dei familiari degli associati
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari
conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli
associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il
2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21
Imposta sugli intrattenimenti
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo,
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti
alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere
dal 2002.
Art. 22
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater)»;
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere
dal 2002.
Art. 23
Tributi locali
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza
per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.
Art. 24
Accesso al credito agevolato e privilegi
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative
e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni
di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi
registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto
l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei
servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito
dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del
codice civile.
Art. 25
Messaggi di utilità sociale
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole:
«alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,»
sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali,».
Art. 26
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso
ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di
promozione sociale.
Art. 27
Tutela degli interessi sociali e collettivi
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti
dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla
lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire
nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 28
Accesso al Fondo sociale europeo
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e
di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti
del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee,
per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti
da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione
sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo
7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle
convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni
devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni
e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione
e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate
o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle
regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione
non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi
o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione
di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto
per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli
spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività
turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni
sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono,
inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di
informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32
Strutture per lo svolgimento delle attività sociali
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato
beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività
istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera
b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole:
«senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonché ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono
le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma
1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni
di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati,
in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Capo IV
Disposizioni Finanziarie
Art. 33
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura
di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001
e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762
milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni
per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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