FINANZIARIA 2001
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001).
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi
per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13,
14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato,
in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in
lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire
6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi
ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003,
il livello massimo del saldo netto da finanziere è determinato, rispettivamente,
in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire
323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate
nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi
primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente
a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti
dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato
dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali
maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla
maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo
che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a
calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
Capo II
Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie
Art. 2.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote
e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni |
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