Accertamento sui Redditi
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
numero 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi
Titolo I
Dichiarazione annuale
Art. 1
Dichiarazione dei soggetti passivi
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anch'esse
non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche
in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve
contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione
degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi
per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento
e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto
e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta
si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n
bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c)
e c bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati
solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle
ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate
alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono
soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di
cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore
a lire 360.000 annue (1);
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono
soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo
non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè altri redditi per i quali la differenza
tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non
superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano
le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione,
possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità
previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi (1);
d) abrogata
e) abrogata |
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