Testo Unico sull'IVA
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio
di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Art. 2
Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue
le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente
di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il
cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata,
all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore
o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee
alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata
da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata
operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo
19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e
oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati
o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica.
3.Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e
le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) abrogata
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) abrogata
h) abrogata
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto
di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte
fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, |
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