Legge Antiusura
1- Legge
23 febbraio 1999 n. 44 - Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
2- Legge
7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro
a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e
alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2
Limitazione temporale e territoriale
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi danno si verificatisi nel
territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.
Art. 3
Elargizione alle vittime di richieste estorsive
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono
un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di
delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive,
avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive
le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono
riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi
di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono
in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico
ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso
in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero
nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere
osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4
Condizioni dell'elargizione
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo
13; |
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