SEGUE DALLA
PAGINA PRECEDENTE (Giudice di pace):
1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino
vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi
della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle
vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di
pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni,
di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà
essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio
giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte
d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base
delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse
dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio
di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio
del numero di magistrati da nominare.
Art. 4-bis.
Tirocinio e nomina
1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono
nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui
al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del
tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi
messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene
svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante
svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del
tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto.
Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza
e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura,
nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice
di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo
6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate
all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le
attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli
la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una
relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai
sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una
graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni
dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila
per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato
il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace
assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.
Art. 5
Requisiti per la nomina
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni
di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica
o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro
che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva
delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone
capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito
e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve
avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti
dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della
nomina.
Art. 6
Corsi per i Giudici di Pace
1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti
nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi
della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali
delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati
e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di
tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti
giorni anche non consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale
di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale
del Giudice di Pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario,
é di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività
nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 é corrisposto un gettone
di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito
delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e
l'aggiornamento dei Giudici di Pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
5-bis. abrogato
5-ter.
Il Ministro di grazia e giustizia e il consiglio superiore della magistratura
organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a
tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge,
nei limiti di disponibilità di bilancio.
Art. 7
Durata dell'ufficio e confermadel giudice di pace
1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in
carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per un
uguale periodo.
1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni
non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.
2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione
del predetto incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del
primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo
4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio
di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso
sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti
dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità
sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'articolo 10-ter.
Art. 8
Incompatibilità
1. Non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace:
a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro
sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione
o banche oppure hanno il coniuge, convivente,parenti fino al secondo grado o affini
entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel
quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare
la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono
e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti
dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica
anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il primo grado.
Art. 8-bis ( abrogato )
Art. 9
Decadenza e dispensa
1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti
necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni
volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità
che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti
di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la
censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente
e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente
o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie,
e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone
al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè
da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza,
la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario,
sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli
atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè provveda sulla dichiarazione
di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro
della giustizia.
Art. 10
Doveri del giudice di pace
1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati
ordinari. - Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo
51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti
di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati
ordinari, in quanto compatibili. (abrogato)
Art. 10-bis.
Divieto di applicazione o supplenza
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non
possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.
Art. 10-ter.
Richiesta di trasferimento e concorso di domande
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri
uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande
di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio,
queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande
di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore
della magistratura valuta a quale accordare priorità.
Art. 10-quater.
Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo
9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto
di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in
cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione
del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti
all'albo professionale relativo ad un diverso circondario.
Art. 11
Indennità spettanti al Giudice di Pace
1. L'ufficio del Giudice di Pace é onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta
un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale,
e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro
processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo
servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento
e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause
cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre
le 110 l'anno.
3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila
per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a
norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità
spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo
e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Art. 12
Cancelleria del Giudice di Pace e personale ausiliario
1. Le funzioni di cancelleria presso il Giudice di Pace sono esercitate dal personale
di cancelleria appartenente ai ruoli del ministero di grazia e giustizia inquadrato
nella i qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica
funzionale.
2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente
di n. 6.059 unità di cui:
A) 12 della I qualifica dirigenziale;
B) 84 della IX qualifica funzionale;
C) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
D) 1.495 della VI qualifica funzionale;
E) 802 della V qualifica funzionale;
F) 1.604 della IV qualifica funzionale;
G) 1.222 della III qualifica funzionale.
3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene
aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:
A) 240 della VII qualifica funzionale;
B) 480 della VI qualifica funzionale;
C) 640 della V qualifica funzionale.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge, si
provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del
Giudice di Pace.
5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante
immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di
conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, e che tengano
conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti
categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.
6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede
mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti
comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del
tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
(Il d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto
che " i provvedimenti relativi al personale di cui al suddetto articolo,
sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso
tra il 20 ed il 30 marzo 1995".)
Art. 13
Notificazione degli atti
1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza
del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi
atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali
giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella
circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del
giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le
norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre| 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Art. 14
Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace
1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le
strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati
dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene
corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute,
ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari
per il funzionamento degli uffici.
Art. 15
Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace
1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per
le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo
alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età,
svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del consiglio superiore della magistratura
e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione
degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente
i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di
competenza dell'ufficio.
2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo
esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino
a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci
giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici
e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio
cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice
Art. 16
Sorveglianza
1. La sorveglianza sugli uffici del Giudice di Pace é esercitata dal Consiglio
Superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale
territorialmente competente.
Capo II
Competenze e procedimento civile del Giudice di Pace
Art. 17
Competenza del Giudice di Pace
1. L'articolo 7 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
Art. 7 - (Competenza del Giudice di Pace). - Il Giudice di Pace é competente per
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il Giudice
di Pace é altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non
superi lire trenta milioni.
Il Giudice di Pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo
comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una
sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione
di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie.
É competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio
di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti
a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo
75 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Art. 18
Competenza del pretore
1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile é sostituito
dal seguente:
"Il pretore é competente per le cause, anche se relative a beni immobili,
di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza
del Giudice di Pace".
Art. 19
Connessione
1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Se una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa per i motivi
di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore
o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore
o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al Giudice
di Pace e al pretore o al tribunale, il Giudice di Pace deve pronunziare anche
d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".
Art. 20
Patrocinio
1. L'articolo 82 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono stare
in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero
o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale
della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale
e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un
procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero
di un avvocato iscritto nell'apposito albo".
Art. 21
Giudizio secondo equità
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile é sostituito
dal seguente:
"Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
lire due milioni".
Art. 22
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo
II. - Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore" é sostituita
dalla seguente: "Titolo II. - Del procedimento davanti al pretore e al Giudice
di Pace".
2. L'articolo 311 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
- Il procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace, per tutto ciò che non
é regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, é retto dalle
norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".
Art. 23
Poteri istruttori del giudice
1. L'articolo 312 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il Giudice di
Pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando
le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in
grado di conoscere la verità".
Art. 24
Querela di falso
1. L'articolo 313 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se é proposta querela di falso, il pretore
o il Giudice di Pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione,
sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento.
Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Art. 25
Forma della domanda
1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Capo
III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore" é
sostituita dalla seguente: "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento
davanti al Giudice di Pace".
2. L'articolo 316 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al Giudice di Pace la domanda
si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche
proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale
che, a cura dell'attore, é notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Art. 26
Rappresentanza davanti al Giudice di Pace
1. L'articolo 317 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al Giudice di Pace). - Davanti al Giudice
di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto
in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro
comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere
e a conciliare".
Art. 27
Contenuto della domanda
1. L'articolo 318 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve
contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti
e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo
316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori
di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà. Se la citazione indica
un giorno nel quale il Giudice di Pace non tiene udienza, la comparizione é d'ufficio
rimandata all'udienza immediatamente successiva".
Art. 28
Costituzione delle parti
1. L'articolo 319 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando
in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con
la relazione della notificazione e, quando occorre, la procedura, oppure presentando
tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente
dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio
del Giudice di Pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale
al momento della costituzione".
Art. 29
Trattazione della causa
1. L'articolo 320 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 320 - (Trattazione della causa). - Nella prima udienza il Giudice di
Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione
riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare
definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed
eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza,
il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni
e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti
nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Art. 30
Decisione
1. L'articolo 321 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il Giudice di Pace, quando ritiene matura la causa
per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la
causa. La sentenza é depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Art. 31
Conciliazione in sede non contenziosa
1. L'articolo 322 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione
in sede non contenziosa é proposta anche verbalmente al Giudice di Pace competente
per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del
libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce
titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra
nella competenza del Giudice di Pace. Negli altri casi il processo verbale ha
valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".
Art. 32
Termini per le impugnazioni
1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile é sostituito
dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo
di cui all'articolo 404, secondo comma, é di trenta giorni. É anche di trenta
giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata
contro la sentenza delle corti di appello".
Art. 33
Impugnazione
1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile é sostituito
dal seguente:
"Sono altresì inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo
equità".
Art. 34
Giudice dell'appello
1. All'articolo 341 del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'appello contro le sentenze del Giudice di Pace si propone al tribunale
nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
Capo III ( abrogato )
Competenza e procedimento penale del Giudice di Pace
Art. 35
Delega al governo in materia penale
1. Il governo della repubblica é delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994,
norme concernenti la competenza del Giudice di Pace in materia penale ed il relativo
procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie,
sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.
Art. 36
Competenza in materia penale del Giudice di Pace
1. Al Giudice di Pace é devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i
delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione,
purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà
interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione
della prova in sede di accertamento giudiziale.
Art. 37
Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace
1. Al procedimento penale innanzi al Giudice di Pace si applicano i criteri e
i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987,
n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza
dello stesso giudice.
2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987,
n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà.
Art. 38
Entrata in vigore del decreto legislativo
1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il
1 gennaio 1996.
Capo IV
Norme di coordinamento, transitorie e finali
Art. 39
Coordinamento
1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore",
"giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio
di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con
le espressioni "Giudice di Pace" e "ufficio del Giudice di Pace".
Art. 40
Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta
1. Alla nomina, alla decadenza , alla dispensa, all'ammonimento, alla censura
e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di
Giudice di Pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
Superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte
regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario
e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione
all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del
Giudice di Pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità
che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte
regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione
nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente
articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con
le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli
enti interessati.
Art. 41
Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese
1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei Giudici di Pace
e degli ausiliari addetti agli uffici del Giudice di Pace, é richiesta la piena
conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti
ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 571.
2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace
nonché dei cancellieri,degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del Giudice
di Pace, é richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo
38 dello statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono
essere istituiti uffici distinti del Giudice di Pace.
Art. 42
Norme di coordinamento e di attuazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione
rese necessarie dalla presente legge.
Art. 43
Cause pendenti
1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme
anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite
dalla presente legge alla competenza del Giudice di Pace. Tuttavia, i giudizi
dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza
ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile,
ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
Art. 44
Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori
1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività
necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.
Art. 45
Dei giudici
1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, é sostituito
dal seguente:
"La giustizia nelle materie civile e penale é amministrata:
A) dal Giudice di Pace;
B) dal pretore;
C) dal tribunale ordinario;
D) dalla corte di appello;
E) dalla corte di cassazione;
F) dal tribunale per i minorenni;
G) dal magistrato di sorveglianza;
H) dal tribunale di sorveglianza;
Art. 46
Regime fiscale
1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura.
Art. 47
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare
l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonché
gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
2. É abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo
44 della presente legge.
Art. 48
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in
lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire
385 miliardi.
2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento:
"istituzione del Giudice di Pace".
3. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 49
Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15
a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.
Art. 50
Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353
1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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